Armatore Nave da Pesca
L'armatore, ai sensi dell'art. 265 del Codice della navigazione, è colui che «assume l'esercizio della nave». Il concetto di esercizio prescinde, sia dalla proprietà della nave sia dal suo armamento, e cioè dalla fornitura di tutto ciò che è necessario alla navigazione (attrezzature, vettovagliamento, equipaggiamento ecc.); sicché se un soggetto provvede ad armare la nave ve ne potrebbe essere un altro che ne assume l'esercizio. Inoltre l'esercizio di una nave configura l'impresa di navigazione di cui l'armatore è titolare.
Nel caso delle navi da pesca l'armatore è anche imprenditore ittico (secondo l'art. 2 del D.Lgs. n. 226/01) quando se ne riscontrino i presupposti. L'armatore, prima di assumere l'esercizio della nave, deve rilasciare la cosiddetta "dichiarazione di armatore" all'ufficio d'iscrizione della nave medesima.
In mancanza della dichiarazione di armatore, quest'ultimo si presume essere il proprietario fino a prova contraria. Da ciò si evince che, in caso di coincidenza tra la persona dell'armatore e quella del proprietario, la dichiarazione è superflua in quanto la sua esistenza produce gli stessi effetti della sua assenza. L'armatore si avvale della collaborazione di soggetti che in modo diverso operano per il raggiungimento della finalità alla quale mira l'esercizio della nave. I collaboratori si distinguono a seconda che prestino servizio a bordo o a terra. La prima categoria è costituita dai componenti dell'equipaggio della nave. L'equipaggio è formato dal comandante, dagli ufficiali e da tutte le altre persone arruolate per l'esercizio della nave. Ai fini del D.Lgs. n. 271/99, si intende per armatore: il responsabile dell'esercizio dell'impresa di navigazione, sia o meno proprietario della nave, ovvero il titolare del rapporto di lavoro con l'equipaggio (D.Lgs. n. 271/99, art. 3, comma 1, lett. l). Per quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera f) per armatore si intende “il proprietario registrato di una nave. Se la nave é stata noleggiata a scafo nudo o é gestita interamente o parzialmente da una persona fisica o giuridica diversa dal proprietario registrato in base ad un contratto di gestione, si considera armatore rispettivamente il noleggiatore a scafo nudo o la persona fisica o giuridica che gestisce la nave; L'armatore è quindi imprenditore ittico, come definito dall'art. 4 del D.lgs 9 gennaio 2012, n. 4 che di seguito si riporta
Art. 4 Imprenditore ittico
1. È imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale di cui all'articolo 2 e le relative attività connesse.
2. Si considerano, altresì, imprenditori ittici le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui al comma 1. Obblighi e adempimenti dell'armatore a norma dei DL.gs 271/99 – 289/99 – 81/2008 Le misure relative alla prevenzione degli infortuni, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro a bordo sono a carico dell'armatore e non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori marittimi (D.Lgs. n. 271/99, art. 5, comma 2).
L'armatore, in relazione alle caratteristiche tecnico-operative dell'unità, valuta i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori marittimi predisponendo il piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro, che deve contenere i seguenti elementi:
- Progetto dettagliato dell'unità, nel quale sono riportate le sistemazioni inerenti l'ambiente di lavoro;
- Specifica tecnica dell'unità, comprendente tutti gli elementi ritenuti utili per l'esame delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro presenti a bordo della nave;
- Relazione tecnica sulla valutazione dei rischi per la tutela della salute e la sicurezza del lavoratore marittimo connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa a bordo; nella relazione sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa e le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, nonché il programma di attuazione di eventuali interventi migliorativi dei livelli di igiene e sicurezza a bordo (ivi, art. 6, comma 1).
- Designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori marittimi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 5 del D.Lgs. n. 271/99;
- Designare il personale addetto al servizio di prevenzione e protezione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 5 del D.Lgs. n. 271/99;
- Designare il medico competente di cui all'articolo 23 del D.Lgs. n. 271/99 per la necessaria vigilanza sanitaria;
- Organizzare il lavoro a bordo, in modo da ridurre al minimo i fattori di fatica di cui all'allegato I del D.Lgs. n. 271/99 e verificare il rispetto della durata del lavoro a bordo secondo quanto previsto dal decreto stesso e dai contratti collettivi nazionali di categoria;
- Informare i lavoratori marittimi dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento delle loro normali attività lavorative e addestrarli sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro nonché dei dispositivi di protezione individuali;(1)
- Limitare al minimo il numero dei lavoratori marittimi esposti a bordo ad agenti tossici e nocivi per la salute, nonché la durata del periodo di esposizione a tali agenti nocivi, anche mediante isolamento delle aree o locali interessati dalla presenza degli agenti, e predisporre un programma di sorveglianza sanitaria mirato;
- Fornire ai lavoratori marittimi i necessari dispositivi individuali di sicurezza e di protezione, conformi alle vigenti norme e mantenerne le condizioni di efficienza;
- Informare i lavoratori marittimi sulle procedure da attuare nei casi di emergenza, particolarmente per l'incendio a bordo e l'abbandono della nave, secondo quanto indicato nel vigente regolamento di sicurezza adottato con D.P.R, n. 435/91 denominato Regolamento di sicurezza;
- Formare e addestrare il personale marittimo in materia di igiene e di sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo predisponendo in merito appositi manuali operativi di facile consultazione;
- Richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori marittimi delle norme di igiene e di sicurezza e l'utilizzazione dei mezzi individuali di protezione messi a loro disposizione;
- Tenere a bordo della singola unità navale e aggiornare il Registro degli infortuni, di cui all'art. 25, comma 2 del D.Lgs. n. 271/99 nel quale sono annotati gli infortuni occorsi ai lavoratori e la tipologia dell'infortunio;
- Garantire le condizioni di efficienza dell'ambiente di lavoro ed, in particolare, la regolare manutenzione tecnica degli impianti, degli apparati di bordo e dei dispositivi di sicurezza;
- Permettere ai lavoratori marittimi, mediante il rappresentante alla sicurezza, di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consentire al rappresentante stesso di accedere alle informazioni e alla documentazione aziendale così come indicato all'art. 16, comma 2, lett. d del D.Lgs. n. 271/99;
- Fornire e mettere a disposizione dell'equipaggio tutta la raccolta di normative nazionali e internazionali, la documentazione tecnica, il manuale di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 271/99, la guida di cui all'art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 271/99 e le procedure di sicurezza utili per lo svolgimento delle attività lavorative di bordo in condizioni di sicurezza;
- Attuare misure tecniche e organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'impiego delle attrezzature di lavoro presenti a bordo e impedire che queste vengano utilizzate per operazioni o in condizioni per le quali non sono adatte (ivi, comma 5).
- Verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera, secondo quanto previsto dall'art. 68 del Codice della Navigazione;
- Fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti a bordo delle navi e nei locali interessati alle attività appaltate e sulle relative misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro da adottare;
- Fornire istruzioni al servizio di prevenzione e protezione di bordo, di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 271/99, al fine di coordinare le misure di protezione di cui al successivo comma lett. b, con le attività oggetto dell'appalto o del contratto d'opera (ivi, art. 10, comma 1).
- Cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 271/99, comma lettera b, incidenti sulle attività oggetto dell'appalto o del contratto d'opera;
- Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi dei propri lavoratori, al fine di evitare interferenze con l'attività lavorativa di bordo connessa all'esercizio della navigazione (ivi, comma 2).
- I compiti svolti all'interno del servizio di prevenzione e protezione a bordo;
- Il curriculum professionale (ivi, comma 4)
- Alla natura dei rischi;
- All'organizzazione del lavoro, alla programmazione e all'attuazione delle misure preventive e protettive;
- Alla descrizione delle attrezzature di lavoro di bordo;
- Ai dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali (ivi, comma 7).
- L'idoneità dei mezzi di protezione individuali previsti a bordo;
- I programmi di informazione e formazione dei lavoratori marittimi, predisposti dall'armatore, ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
- Le eventuali variazioni, rispetto alle normali condizioni di esercizio dell'unità, delle situazioni di esposizione del lavoratore a fattori di rischio, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro a bordo e all'introduzione di nuove tecnologie che potrebbero comportare riflessi sull'igiene e la sicurezza dei lavoratori (ivi, art. 14, comma 1).
- I rischi per la sicurezza e la salute connessi all'esercizio della navigazione marittima;
- Le misure e le attività di protezione adottate;
- I rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta a bordo, le normative di sicurezza e le disposizioni armatoriali in materia;
- I pericoli connessi all'uso di sostanze e dei preparati pericolosi presenti a bordo;
- Le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'abbandono nave;
- ll responsabile del servizio di prevenzione e protezione a bordo ed il medico competente (ivi, art. 27, comma 1).
L'armatore assicura che ciascun lavoratore marittimo riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento alla tipologia di nave ed alle mansioni svolte a bordo. (cfr art. 27, comma 2) (2) Qualora i lavori di manutenzione, riparazione e trasformazione siano eseguiti da più imprese, l'armatore o il comandante della nave designa l'impresa capo-commessa (D.Lgs. n. 272/99, art. 38, comma 1). L'armatore o un suo rappresentante richiede al capo del circondario marittimo le visite di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 435/91, ferme le prescrizioni dell'art. 165 del Codice della navigazione (D.P.R. n. 435/91, art. 18, comma 1). L'armatore, su richiesta del comandante, cura che ci siano a bordo le necessarie pubblicazioni di aggiornamento delle carte e delle istruzioni nautiche previste dall'art. 142 del D.P.R. n. 435/91 (ivi, art. 136, comma 4). L'armatore, fatta salva la responsabilità del comandante ai sensi della legislazione vigente e tenendo conto delle condizioni meteorologiche prevedibili, nonché delle caratteristiche tecniche operative della nave, assicura che la stessa venga impiegata senza compromettere la sicurezza e la salute dei lavoratori (D.Lgs. n. 298/99, art. 3, comma 1).
In particolare l'armatore:
a) Assicura la manutenzione tecnica delle navi, degli impianti e dei dispositivi, in particolare di quelli indicati agli allegati I e II e l'eliminazione dei difetti riscontrati;
b) Adotta misure organizzative intese a garantire la regolare pulizia delle navi e del complesso degli impianti e dei dispositivi per mantenere condizioni adeguate di igiene;
c) Tiene a bordo delle navi mezzi di salvataggio e di sopravvivenza appropriati, in buono stato di funzionamento e in quantità sufficiente per i lavoratori;
d) Osserva le prescrizioni minime di sicurezza e di salute riguardanti i dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza di cui all'allegato III;
e) Osserva, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, titolo IV, e successive modifiche ed integrazioni, (oggi deve farsi riferimento al DL.gs 81/2008, giusto disposto del 3° comma dell'art. 304 del predetto decreto), per cui “ osserva, fatte salve le disposizioni del Titolo III -“Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale” del DL.gs 81/2008, le specifiche in materia di dispositivi di protezione individuali di cui all'allegato IV;
f) Fornisce al comandante i mezzi necessari per conformarsi agli obblighi contenuti nel presente decreto legislativo;
g) Dispone che gli eventi verificatisi durante la navigazione e che hanno o che possono avere effetto sulla sicurezza e la salute dei lavoratori a bordo siano oggetto di un resoconto dettagliato da trasmettere all'autorità marittima del primo porto di approdo e siano accuratamente e circostanziatamente registrati per iscritto;
h) Assicura che anche nei confronti dei lavoratori non marittimi presenti a bordo, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, si applichino le disposizioni previste per i lavoratori marittimi. (Cfr. art. 3, comma 2 del DL.gs 289/99).
Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, (oggi si deve far riferimento alle disposizioni dell'art. 37 del DL.gs 81/2008) e dell'articolo 27, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, l'armatore deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in particolare:
a) Per quanto riguarda la sicurezza e la salute a bordo delle navi, con particolare riferimento alla lotta antincendio e all'impiego di mezzi di salvataggio e di sopravvivenza, in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n.474;
b) Per quanto attiene il pronto soccorso e l'assistenza medica a bordo ai sensi della normativa vigente;
c) In relazione all'impiego delle apparecchiature utilizzate e delle attrezzature di trazione, nonché ai differenti metodi di segnalazione specie di quella gestuale. (Cfr. art. 6 DL.gs 289/99)
L'armatore altresì assicura che il comandante riceva una formazione approfondita riguardante in particolare:
a) La prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro a bordo e le misure da prendere in caso di infortuni;
b) La stabilità della nave ed il mantenimento della stabilità stessa in tutte le condizioni prevedibili di carico e all'atto delle operazioni di pesca;
c) La navigazione e le comunicazioni via radio, comprese le procedure. (Cfr. art. 7 DL.gs 298/99)
L'armatore infine individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività. (cfr. art. 18, comma 1, lettera b-bis DL.gs 81/2008) (3)
L'armatore quale datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'ALLEGATO II. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavortive. (Cfr. art. 34, commi 1 e 2 DL.gs 81/2008)(4)
Note
Nota n. 1: a norma dell'art. 5 del DL.gs 289/99: “Le informazioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 ( leggi le informazioni di cui all'art.36 del DL.Gs 81/2008), e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, che i lavoratori devono ricevere a bordo della nave da pesca sulla quale sono imbarcati devono essere comprensibili per tutti i lavoratori.
NOTA N. 2: a norma dell'art. 27, commi 3 e 4 del DL.gs 271/99 La formazione deve avvenire in occasione dell'imbarco, del trasferimento e cambiamento di mansioni, dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie e infine di nuove sostanze o preparati pericolosi. La formazione inoltre deve essere ripetuta periodicamente in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
Nota n. 3: in considerazione delle caratteristiche delle unità da pesca, del ridotto personale di bordo e delle attribuzioni, poteri e funzioni del Comandante, in materia di sicurezza, riteniamo che la funzione di preposto, con le connesse responsabilità, possa essere affidata al comandante della unità da pesca.
Nota n. 4: secondo le indicazioni dell'ALLEGATO II , lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi, di cui all'art. 354 del DL.gs 81/2008, è consentito nelle Aziende della pesca ..fino a 20 lavoratori.
Dott. G.Gesmundo
Coordinatore gruppo di lavoro Sicurpesca