Medico Competente
Il medico competente deve possedere la specializzazione in Medicina del Lavoro o in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica o in Tossicologia industriale o in Igiene industriale o in Fisiologia e Igiene del Lavoro o in Clinica del Lavoro o in altre specialità equipollenti. Il suo compito è quello di monitorare lo stato di salute dei lavoratori considerando i rischi ai quali essi vengono esposti nello svolgimento delle proprie mansioni. Lo fa attraverso un protocollo di sorveglianza sanitaria che prevede visite e accertamenti che serviranno ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Questa figura nasce con il D.Lgs. n. 626/94 e viene richiamata dal D.Lgs. n. 271/99.
Il Medico Competente:
- collabora con l'armatore e con il servizio di prevenzione e protezione alla predisposizione e all'attuazione delle misure per la tutela della salute del lavoratore marittimo, sulla base della conoscenza specifica dell'organizzazione del lavoro a bordo e delle situazioni di rischio;
- effettua gli accertamenti sanitari previsti dal protocollo sanitario ed esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica;
- istituisce e aggiorna, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio che viene custodita presso l'armatore con salvaguardia del segreto professionale;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti a cui sono stati sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, li informa sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche alla cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti; fornisce, su richiesta, informazioni analoghe al responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- informa il lavoratore dei risultati degli accertamenti e, su richiesta, rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica, in occasione delle riunioni periodiche (art. 14 del D.Lgs. n. 271/99), i risultati anonimi e collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato degli stessi;
- congiuntamente al responsabile della sicurezza, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori agli specifici rischi;
- fatti salvi i controlli previsti dal protocollo sanitario effettua anche le visite mediche richieste dai lavoratori, ove queste siano correlate a rischi professionali.
Il Medico Competente può avvalersi nello svolgimento della propria attività di sorveglianza sanitaria, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti, scelti dall'armatore che ne sopporta gli oneri. Qualora il Medico Competente a seguito degli accertamenti previsti dal protocollo sanitario esprima un giudizio di inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, imputabile all'esposizione a situazioni di rischio, ne informa per iscritto l'armatore e il lavoratore. A seguito di tale informazione l'armatore dispone una nuova valutazione del rischio e un'analisi ambientale finalizzata all'efficacia delle nuove misure di protezione adottate. Avverso il giudizio di idoneità è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, all'Ufficio di Sanità Marittima del Ministero della Sanità territorialmente competente. Il Medico Competente può essere dipendente di una struttura pubblica o privata convenzionata con l'Armatore, libero professionista o dipendente dell'armatore. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza. La sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente comprende:
- accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro al quale i marittimi sono destinati ai fini della loro idoneità alla mansione specifica;
- accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Gli accertamenti sanitari comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche, mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente (art. 6, D.Lgs. n. 271/99).
D.Lgs. n. 626/94 - D.Lgs. n. 271/99