Bozza finale del nuovo Accordo Stato Regioni – le novità nei processi formativi

Bozza finale del nuovo Accordo Stato Regioni – le novità nei processi formativi

 

Da un interessante articolo pubblicato nella news di Punto Sicuro, che riporta una conversazione con l’avv.  Dubini, riprendiamo alcune utili indicazioni sul futuro della formazione, come rimodulata dal previsto nuovo Accordo Stato Regioni, ovviamente focalizzando l’attenzione per quanto di interesse per il nostro settore.

 

Va innanzitutto evidenziato che la Conferenza Stato Regioni ha nuovamente rinviato l’approvazione del nuovo Accordo, Accordo  che, come noto, ai sensi del novellato art. 37, comma 2, doveva essere adottato entro il 30 giugno 2022 e doveva provvedere  all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

  1. a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  2. b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

 

La bozza del nuovo Accordo contiene novità importanti in materia di formazione: la formazione per le imprese affidatarie, datori di lavoro, dirigenti e preposti (per il preposto, in particolare, si prevede una durata minima della formazione di 12 ore con obbligo di aggiornamento biennale e non più quinquennale, in ragione degli obblighi e delle particolari ed importanti funzioni allo stesso affidate dall’art. 19 del Testo Unico ( a norma dell’art. 37, comma 7-ter “ Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”).

 

Significative novità sono previste in particolare  nella metodologia della formazione.

 

La nuova formazione dei lavoratori, nel modulo specifico, dovrà essere, infatti,  “tarata sulla valutazione dei rischi”, insomma costruita in coerenza  con la valutazione dei rischi dell’azienda e quindi “incentrarsi sui rischi e pericoli insiti nelle mansioni specifiche di lavoro e  sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione  caratteristici del settore o comparto di appartenenza”;  in  più deve essere “garantita la maggiore omogeneità possibile tra i discendi con particolare riferimento al settore di appartenenza”, evitando quindi di fare formazione a lavoratori che hanno mansioni diverse o comunque “fanno cose molto diverse gli uni dagli altri”.

 

Il nuovo Accordo infatti prevede che “i progetti di formazione specifica dovrebbero riferirsi a gruppi omogenei di lavoratori che svolgono la medesima mansione e quindi risultano esposti agli stessi rischi e pericoli”. L’omogeneità dei discendi, del resto, facilita una migliore interazione e una partecipazione più convinta e motivata, anche perché sarà garantita la coerenza tra attività formativa e prestazioni lavorative e quindi una formazione più orientata alla concretezza ed ai bisogni formativi dei discenti.

 

Nell’Accordo peraltro si ridisegna  l'aggiornamento in quanto lo stesso dovrà avere contenuti formativi nuovi, rispetto alla formazione obbligatoria (nel nuovo Accordo si prevede, infatti; che l’aggiornamento non deve essere di carattere generale o di mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base e inoltre nella pianificazione degli aggiornamenti si dovrà prestare attenzione anche alla rilevazione di nuovi bisogni formativi ovvero a verificare il mantenimento delle competenze acquisite nei pregressi percorsi formativi .”

L’aggiornamento diventa quindi un completamento e miglioramento del progetto formativo in modo da garantire non solo il mantenimento delle competenze ma anche la rispondenza a nuovi bisogni formativi.

 

Una novità significativa è certamente la regolamentazione della formazione del datore di lavoro, in applicazione del disposto dell’art. 37, comma 7 del Testo Unico secondo il quale “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, affidandone al nuovo Accordo la definizione della durata, delle modalità e dei contenuti formativi.

 

Si ricorda a riguardo che, secondo il disposto del comma 7-bis del precitato articolo, detta formazione potrà essere  effettuata anche presso  le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

 

Si  tratta ovviamente di una disposizione che introduce una novità importante in quanto finalmente anche i datori di lavoro, figure basilari del sistema di salute e sicurezza del lavoro e quindi titolari di posizioni di garanzia rilevanti e decisive in materia di sicurezza, sono essi stessi obbligati a formarsi in materia di salute e sicurezza.

 

Il nuovo Accordo, quindi, dà  applicazione concreta al disposto normativo, disegnando il nuovo percorso formativo, nell’intento di assicurare le condizioni necessarie a che il datore di lavoro sia messo in grado di svolgere le fondamentali funzioni a lui attribuite in particolare dall’art. 18 del DL.gs 271/99 (e per quel che più direttamente ci riguarda dovremo far riferimento al disposto dell’art. 6 del DL.gs 271/99 e dell’art. 3 del DL.gs 269/99), acquisendo piena consapevolezza del proprio ruolo e delle responsabilità connesse.

 

Ambiziosi sono gli obiettivi di questo nuovo percorso formativo, come disegnato dal nuovo Accordo in fase di approvazione, che è finalizzato a fornire, ai datori di lavoro-discenti, le competenze giuridiche, organizzative, gestionali  necessarie al delicato processo di costruzione del sistema di sicurezza aziendale, favorendo il superamento di una improduttiva visione meramente formale della salute e sicurezza a vantaggio di una visione concreta, sostanziale più orientata alla prevenzione e protezione; si tratta in sostanza di rafforzare nei datori di lavoro la piena consapevolezza delle gravi problematiche di salute e sicurezza e delle responsabilità connesse.

 

La durata minima del nuovo percorso formativo è stata fissata in 16 ore ma è evidente che nulla impedisce di arricchire il percorso formativo con contenuti più coerenti alla condizione aziendale in tema di salute e sicurezza.

Per quel che riguarda il nostro settore, in particolare, non è da escludere la necessità di ampliare i contenuti formativi con riferimenti specifici ad esempio alla sicurezza della nave e della navigazione.  

 

Importanti novità riguardano inoltre la verifica dell’apprendimento e la verifica dell’efficacia della formazione

La bozza finale del nuovo Accordo,  con riferimento alla verifica dell’apprendimento, riporta che:

La verifica dell’apprendimento rappresenta  la prima  evidenza  circa  il  raggiungimento degli

obiettivi e dei risultati attesi al termine del corso” e inoltre precisa che “Lo scopo delle verifiche di apprendimento è quello di misurare il cambiamento indotto nei partecipanti dall'intervento formativo, in termini di acquisizione di nuove conoscenze, abilità, competenze o di rafforzamento e riqualificazione di quelle possedute.

Secondo il nuovo Accordo le verifiche possono essere effettuate in tempi diversi (in ingresso, in itinere e finali) e con tecniche e strumenti diversi (test, colloquio, simulazioni e prove pratiche).

Per tutti i percorsi formativi diventa necessario verificare se e in che misura il processo formativo ha determinato un cambiamento nel discente in termini di approccio alla sicurezza, maggiore consapevolezza delle situazioni di rischio, ottimizzazione delle competenze acquisite.

 

Sicuramente innovativa è la previsione della verifica dell’efficacia della formazione in quanto obbligo del datore di lavoro non è soltanto quello di  formare adeguatamente il lavoratore ma  anche di verificare l’efficacia della stessa formazione,  l’impatto della stessa sullo svolgimento, in sicurezza,  delle prestazioni lavorative.

Si tratta, insomma, di valutare la qualità della formazione e la sua utilità e incidenza positiva sui processi lavorativi, verificare in che misura la formazione ha prodotto effetti in termini di miglioramenti nei comportamenti durante i processi produttivi e nell’esercizio in sicurezza delle attività lavorative d’impresa . Secondo il nuovo Accordo è importante, insomma,       verificare e misurare l’effettivo cambiamento che la formazione ha ingenerato anche nei processi lavorativi in sicurezza.

Il nuovo Accordo ha previsto  tre diverse modalità di verifica:

  • Analisi infortunistica aziendale compresi i “mancati infortuni” (misurando l’incidenza infortunistica prima e dopo il processo formativo)
  • Questionari da somministrare al personale (questionari di autovalutazione sulla acquisizione di comportamenti sicuri del personale formato)
  • Check list di valutazione per verificare se il lavoratore a seguito del percorso formativo ha adottato comportamenti sicuri nei processi lavorativi.

A riguardo non può che convenirsi con l’Avv. Dudini sulla preferenza da accordare alla modalità check  list atteso che le stesse “sono un modo obiettivo per andare a vedere come si lavora”;  “con le check list peraltro si possono conseguire due importanti risultati: oltre la verifica della efficacia della formazione, infatti,  le ceck list  possono consentire la necessaria vigilanza sulle prestazioni in sicurezza dei lavoratori”.

Potrebbe pensarsi anche alla opportunità di abbinare le due modalità di verifica: analisi infortunistica aziendale, near miss compresi, e check list per costruire un ottimale sistema di valutazione dell’efficacia dei percorsi formativi e della programmazione formativa aziendale. E’ indubbio che una programmazione formativa efficace  può decisamente contribuire al cambiamento ed al miglioramento continuo delle strategie di prevenzione e protezione.

 

In aggiunta alle valutazioni sopra riportate il nuovo Accordo prevede infine, in applicazione del disposto  dell’art. 37, comma 2, lettera b-bis, il monitoraggio dell’applicazione dell’Accordo e il controllo da parte degli Organi di vigilanza in materia sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento.

 

Una  trattazione particolare è da farsi  sulle novità introdotte in ordine ai soggetti formatori (anche se per la definizione dei requisiti che i soggetti formatori devono possedere nell’Accordo si fa rinvio ad un successivo atto con il quale si potrà procedere anche all’istituzione di apposito repertorio/elenco nazionale)

L’Accordo prevede tre categorie di soggetti formatori:

  1. Soggetti istituzionali
  2. Soggetti accreditati
  3. Altri soggetti

Le novità più significative riguardano la categoria degli altri soggetti tra i quali ritroviamo le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Per la categoria dei soggetti accreditati possono rivelarsi criticità i differenti modelli di accreditamento regionali oggi esistenti, in mancanza di un unico sistema di accreditamento valido in tutto il territorio nazionale, anche se per la verità gli attestati rilasciati dai singoli soggetti accreditati sono comunque validi su tutto il territorio nazionale.

Come sopra anticipato le novità più significative riguardano la categoria degli altri soggetti, tra i quali sono, per fortuna, ricomprese le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori; dette organizzazioni dovranno essere inserite in un apposito repertorio a seguito di una valutazione complessiva dei tre criteri indicati:

  • presenza di sedi in almeno la metà delle province del nostro Paese, distribuite tra nord, centro e sud, isole comprese;
  • consistenza numerica degli iscritti;
  • numero complessivo di contratti collettivi nazionali di lavoro effettivamente e direttamente sottoscritti.

L’Accordo prevede la possibilità della autocertificazione del possesso dei requisiti nelle more della istituzione del previsto repertorio ed esclude la validità di attestati rilasciati da organizzazioni prive dei requisiti sopra elencati.

A nostro avviso può rivelarsi ingiustamente penalizzante il requisito delle presenza di sedi provinciali in quanto, se è sicuramente necessaria la effettiva rappresentatività delle organizzazioni datoriali e/o dei lavoratori,  il requisito delle sedi provinciali potrebbe rivelarsi penalizzante per quelle organizzazioni che,  pur essendo rappresentative sul piano nazionale, per articolazioni statutarie interne non prevedono la presenza di sedi a livello provinciale.

Un aspetto questo che dovrà essere valutato atteso che il ruolo delle organizzazioni datoriali sul piano formativo è decisamente significativo soprattutto in settori in assoluta prevalenza caratterizzati da micro/piccole imprese, come quelle della pesca marittima.

 

 

Un breve cenno alle disposizioni transitorie

Il nuovo Accordo prevede che in fase di prima applicazione, per un periodo di 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso potranno essere avviati tutti i corsi in base agli accordi Stato Regioni  esistenti, anche se abrogati. 

Per quanto attiene la formazione del datore di lavoro  la stessa deve essere completata entro 24 mesi dalla entrata in vigore del nuovo Accordo.

Per il Preposto l’obbligo di aggiornamento della formazione erogata da più di due anni deve essere completato entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.

 

G.Gesmundo

Coordinatore Gruppo di Lavoro “SICURPESCA”