Il Preposto alla sicurezza nell'attività di pesca

Il Preposto alla sicurezza nell'attività di pesca

Trattiamo la problematica della individuazione del preposto nell'attività lavorativa a bordo dei pescherecci prendendo spunto anche da quanto sostenuto dalla Commissione Interpelli nell'interpello n.4/2024 sulla individuazione e nomina del preposto.

La normativa di cui ai decreti legislativi 271 e 298 del 1999 non prevede la figura del preposto a bordo per cui dobbiamo affrontare la problematica tenendo presente il principio generale espresso dall'art. 3 del DL.gs 81/99 secondo cui “nei riguardi dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato” e quindi per trattare la problematica dobbiamo fare riferimento, necessariamente, alle disposizioni normative contenute nel Testo Unico Salute e Sicurezza di cui al DL.gs 81/2008, applicandole secondo le particolari esigenze dei servizi a bordo e le peculiarità delle navi da pesca.

Analizziamo preliminarmente le disposizioni del Testo Unico e in particolare:

  • L'articolo 2, rubricato “Definizioni”, che al comma 1, lett. e), definisce il "preposto" come: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
  • L'articolo 18, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, che al comma 1, lett. b-bis), prevede “il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: “individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.

  • L'art. 19, rubricato “Obblighi del preposto”, che al comma 1, lett. a), prevede, in riferimento alle attività indicate all'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 81 del 2008, “i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
  • sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.”
  • I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono “segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta” (art. 1, comma 1, lettera f);
  • in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate” (art. 1, comma 1, lettera f-bis).

Vi è quindi un obbligo specifico, a norma dell'art. 18 del Testo Unico, per il datore di lavoro e/o il dirigente di nominare il preposto perché questi svolga le importanti funzioni di vigilanza, iniziativa e controllo di cui all'art. 19, anche perché a norma dell'art. l'articolo 55, rubricato “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente”, è prevista, al comma 5, lettera d), una specifica sanzione per la violazione di detto obbligo.

La Commissione, infatti, nell'Interpello 4/2004 precisa che per quanto disposto dalla citata normativa, “sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l'obbligo di una sua individuazione”. Questa figura, ovviamente, per le significative funzioni di indirizzo, verifica, vigilanza, controllo e informazione da assicurare deve essere scelta tra coloro che abbiano le competenze necessarie e non può subire alcun pregiudizio per lo svolgimento delle sue funzioni.

La Commissione conclude, infine, che, “in considerazione della peculiarità e dell'importanza del ruolo del preposto attribuita dalla normativa vigente, è da considerarsi sempre obbligatorio che i datori di lavoro nominino il preposto e l'individuazione del preposto dev'essere effettuata tenendo in considerazione che tale ruolo debba essere rivestito solo dal personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti”.

La normativa, come rafforzata ed integrata dalle modifiche introdotte dalla legge 215/2021, in sostanza, sottolineando l'importanza della vigilanza e del controllo da parte di un preposto, ne dispone la sua individuazione e nomina indipendentemente dalla dimensione aziendale e del numero dei lavoratori presenti in azienda; deve quindi ritenersi che in contesti lavorativi caratterizzati dalla ridotta dimensione aziendale, con un numero di lavoratori ridottissimo, potrebbe ritenersi ammissibile anche la assunzione delle funzioni del preposto da parte dello stesso datore di lavoro, ovviamente se fisicamente presente in azienda.

La stessa Commissione Interpelli, infatti, non esclude la coincidenza tra il ruolo di datore di lavoro preposto anche se la ammette solo in situazioni di extrema ratio, ovvero quando, a seguito dell'analisi e della valutazione dell'assetto aziendale si rileva una modesta complessità organizzativa aziendale e quindi una struttura organizzativa particolarmente semplice nella quale il datore di lavoro ha un controllo diretto sulle attività e quindi può assicurare direttamente gli obblighi e funzioni del preposto, esercitando i relativi poteri gerarchico-funzionali.

Per concludere, inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un'impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.

La possibile assunzione da parte del datore di lavoro della funzione di preposto. del resto, può ben collegarsi al disposto dell'art. 18, comma 1 lettera f) che prevede, come specifico obbligo in capo al datore di lavoro, di : “richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione”.

Nel nostro settore la normativa applicabile in materia di salute e sicurezza, nelle more del previsto decreto di coordinamento con le disposizioni del Testo Unico, è quella disegnata dai decreti legislativi 271 e 298 del 1999, che, come sopra precisato, non prevedono né disciplinano la figura del preposto.

E' quindi legittimo chiedersi se nel nostro settore sia necessaria la individuazione di un preposto per le funzioni di vigilanza e controllo dell'attività lavorativa a bordo delle unità da pesca, stante a bordo la figura del comandante che è il capo dell'equipaggio (tutte le persone che si trovano a bordo sono soggette all'autorità del comandante della nave. (Art.186 Cod.Nav).

Il comandante, peraltro, si trova al vertice dell'organizzazione costituita dalla nave e quindi è la posizione, grado, funzione e qualifica apicale di bordo assumendo il comando dell'unità navale.

Le attribuzioni che qualificano dal punto di vista tecnico gestionale la funzione del comando di un peschereccio sono così sintetizzabili:

  • responsabilità della conduzione della nave;
  • responsabilità dell'attività di pesca e dei suoi adempimenti
  • direzione esclusiva delle manovre di pesca e della navigazione;
  • gestione della sicurezza nelle emergenze in navigazione
  • accertamento dell'idoneità della nave e della sua stabilità

Per quanto sopra, in considerazione di quanto disposto dal codice della navigazione, con relativo regolamento di attuazione e dalle norme in materia di sicurezza della navigazione e in funzione degli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti a carico del comandante dagli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 271/99, possiamo responsabilmente sostenere che nell'attività di pesca, caratterizzata in assoluta prevalenza da micro imprese con ridottissimo personale e una debole organizzazione aziendale, la figura del preposto possa essere necessariamente associata al comandante che ha un controllo diretto su tutte le attività di bordo e quindi può assicurare direttamente gli obblighi e funzioni del preposto, esercitando i relativi poteri gerarchico-funzionali.

Del resto se, come chiaramente evidenziato dalla Commissione Interpelli, “l'individuazione del preposto dev'essere effettuata tenendo in considerazione che tale ruolo debba essere rivestito solo dal personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti” non può disconoscersi che a bordo tale ruolo, che comporta anche poteri di iniziativa, non può che essere associato alla figura del comandante che in navigazione ha il comando della nave con tutti i conseguenti poteri anche di sospensione dell'attività, ove ritenuta necessaria.

A supporto della soluzione prospettata possiamo ricordare che spetta al comandante, peraltro, la organizzazione dei servizi di bordo e in funzione delle esigenze di sicurezza solo il comandante della nave ha il diritto di esigere dai lavoratori marittimi le necessarie prestazioni di lavoro, anche sospendendo il programma di ore di lavoro e di ore di riposo e sino al ripristino delle normali condizioni di navigazione in sicurezza.

Su ogni nave deve essere redatto, prima della partenza, a cura del comandante e su modello approvato dal Ministero, il ruolo di appello, per stabilire le consegne di ogni persona dell'equipaggio nei casi di emergenza, particolarmente per l'incendio a bordo e l'abbandono della nave.

Una ulteriore soluzione potrebbe ben essere quella che, in alcune circostanze, ha previsto la stessa Commissione interpelli ammettendo la coincidenza tra datore di lavoro e preposto.

In effetti, prendendo spunto da quanto chiaramente sostenuto dalla Commissione nell'interpello sopra citato è proprio l'analisi e la valutazione dell'assetto aziendale caratterizzato da una modesta complessità organizzativa aziendale e quindi da una struttura organizzativa particolarmente semplice ci induce a sostenere che l'armatore, quale datore di lavoro, laddove fisicamente presente a bordo, può assumere un controllo diretto sulle attività lavorative di bordo e quindi può assicurare direttamente gli obblighi e funzioni del preposto, esercitando i relativi poteri gerarchico-funzionali.

Tutto quanto sopra non esclude che nelle unità da pesca che prevedono un numero di imbarcati e quindi di lavoratori pari o superiori a 6 il preposto possa essere individuato e quindi designato tra il personale di bordo (per esempio capo pesca) ovviamente, come chiaramente indicato dalla Commissione Interpelli, tenendo in considerazione che tale ruolo debba essere rivestito solo dal personale, che per la sua esperienza e preparazione, possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti”.

Dott. Giuseppe Gesmundo

Coordinatore Gruppo di Lavoro

SICURPESCA