Salute e Sicurezza nell’attività di pesca La collaborazione del medico competente alla valutazione dei rischi

L’art. 25 del DL.gs 81/2008 dispone: “ Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale.

Il disposto normativo e chiaro e non si presta a fraintendìmenti o dubbi di sorta: la valutazione dei rischi, che resta un obbligo esclusivo e non delegabile del datore di lavoro,  deve essere fatta in collaborazione con il medico competente. Il medico competente, secondo il disposto del succitato articolo, ha quindi l’obbligo di collaborare  alla valutazione dei rischi, anche perché  è in base a detta rilevazione e valutazione dei rischi specifici dell’attività lavorativa, presenti in azienda, che deve poi programmare la sorveglianza sanitaria e collaborare alla predisposizione delle misure di tutela. E’ indubbio che si tratta di un obbligo non derogabile atteso che la sua inosservanza è penalmente sanzionata a norma dell’art. 58, comma 1, lettera c).

In tal senso è di utilità far riferimento all’Interpello n. 5 del 13/03/2014 nel quale la Commissione ritiene che “il legislatore abbia voluto far assumere un ruolo di maggiore rilevanza, nel sistema di organizzazione della prevenzione aziendale, al medico competente”. La Commissione peraltro fa esplicito riferimento alla  sentenza n. 1856 del 15/01/2013, nella quale la Cassazione precisa che al medico competente “non è affatto richiesto l’adempimento di un obbligo altrui quanto, piuttosto, lo svolgimento del proprio obbligo di collaborazione, espletabile anche mediante l’esauriente sottoposizione al datore di lavoro dei rilievi e delle proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali in materia sanitaria”.

Si tratta quindi di un obbligo delimitato,  che deve esercitarsi nell’ambito delle proprie competenze professionali in materia sanitaria, con rilievi e proposte in materia di valutazione dei rischi che “coinvolgono” appunto le sue competenze professionali.

Il medico competente in conclusione è obbligato a collaborare, all’effettuazione della valutazione dei rischi, nell’ambito sopra definito e sulla base delle informazioni ricevute dallo stesso datore di lavoro. Informazioni che, peraltro, può acquisire anche di sua iniziativa adempiendo agli stessi obblighi sanciti dall’articolo 25.

Il medico competente, infatti, può dedurre le informazioni attraverso, per esempio, la visita  degli ambienti di lavoro: “nel corso del sopralluogo, il medico competente prende visione del ciclo produttivo, verifica le condizioni correlate ai possibili rischi per la salute presenti nelle specifiche aree, interagisce con il datore di lavoro e/o con l’RSPP, dialoga con i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, laddove presenti”.

La Commissione evidenzia altresì che l’obbligo di “collaborazione” deve essere inteso in maniera attiva; in sintesi il medico competente, prima di programmare la sorveglianza sanitaria  e redigere il protocollo sanitario deve avere una conoscenza dei rischi presenti e quindi deve collaborare alla individuazione e  valutazione degli stessi.

La Commissione conclude ritenendo  opportuno rammentare che “il datore di lavoro deve richiedere la collaborazione del medico competente alla valutazione dei rischi sin dall’inizio del processo valutativo, a partire dalla scelta dei metodi da adottare per la valutazione dei vari rischi”.

E’ altresì evidente che laddove il medico competente sia stato nominato, dopo la redazione della valutazione dei rischi, subentrando ad un altro medico competente, egli deve comunque provvedere ad una rivisitazione della valutazione stessa, previa acquisizione delle necessarie informazioni da parte del datore di lavoro e previa presa visione dei luoghi di lavoro, per gli aspetti di competenza.

La commissione infine conclude avvertendo che l’eventuale mancata collaborazione del medico competente può essere oggetto di accertamento da parte dell’organo di vigilanza.

Ci sarebbe da chiedersi se la collaborazione del medico competente debba essere espressamente richiesta dal datore di lavoro e se così fosse cosa avviene se il datore di lavoro non la richiede e se la mancata collaborazione in tal caso possa comunque configurarsi come violazione dell’obbligo, in capo al medico competente, di cui all’art. 25.

 

Per quanto attiene il nostro settore occorre far riferimento all’articolo 23 del DL.gs 271/99, rubricato “Medico competente e sorveglianza sanitaria del lavoratore marittimo”

 

L’art. 23 del DL.gs 271/99 infatti dispone: “Il medico competente collabora con l'armatore e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 13, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione del lavoro a bordo e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute del lavoratore marittimo.

Congiuntamente al responsabile della sicurezza visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori marittimi”.

Una lettura letterale del dettato normativo potrebbe far ritenere che non è previsto un obbligo di collaborazione del medico competente alla valutazione dei rischi sia perché la norma prevede la collaborazione ai fini della predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute del lavoratore marittimo sia perché la mancata collaborazione non viene sanzionata dal successivo articolo 37 rubricato “Sanzioni relative agli obblighi del medico competente”.

A riguardo va osservato però che la collaborazione ai fini della predisposizione delle misure di tutela non può prescindere dalla conoscenza dei rischi e quindi dalla necessità che il medico competente, sulla base delle sue specifiche competenze professionali, collabori con il datore di lavoro/armatore alla individuazione e valutazione dei rischi, sulla base dei quali lo stesso potrà collaborare poi alla predisposizione delle misure di tutela in ottica “prevenzionale” per la salute dei lavoratori ed alla programmazione della necessaria sorveglianza sanitaria.

La collaborazione del medico competente, esercitabile  ovviamente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione del lavoro a bordo e delle situazioni di rischio, è quindi necessaria, anche e vieppiù per il nostro settore, considerati i rilevanti rischi per la salute associabili all’attività di pesca e di navigazione in mare, possibilmente sin dalla fase di valutazione dei rischi.

In conclusione mi sembra di poter sostenere che, in relazione al ruolo di rilevanza, nel sistema di organizzazione della prevenzione aziendale, assunto dal  medico competente. è opportuno oltre che necessario che il datore di lavoro/armatore coinvolga formalmente il medico competente nei processi valutativi e di predisposizione delle misure di tutela, possibilmente sin dalla fase iniziale, ma anche successivamente magari allegando ad una esplicita richiesta di collaborazione il piano di sicurezza nel quale è contenuto il documento di valutazione dei rischi e la individuazione e previsione delle misure di tutela e di prevenzione e protezione, sollecitando lo stesso medico a suggerire, nell’ambito delle sue competenze professionali, elementi di modifica e/o integrazione dei documenti predetti.

 

Il coordinatore

Gruppo di lavoro SICURPESCA