Danno Biologico, ripartizione onere della prova, responsabilità del datore di lavoro

13/12/2022


Una interessante sentenza della Corte di Cassazione in materia di  danno biologico, ripartizione dell’onere della prova e responsabilità del datore di lavoro

L'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.

In sostanza secondo la consolidata giurisprudenza della Corte spetta al lavoratore l’onere di dimostrare la sussistenza del danno biologico ed in particolare il nesso di causalità tra malattia denunciata e lavoro svoltosolo a seguito di tale prova sussiste a carico del datore di lavoro l’onere di dimostrare che le misure adottate in tema di prevenzione degli infortuni sono  sufficienti a  rendere minimo il rischio che tali infortuni o malattie potessero aver luogo e quindi di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del pregiudizio subito dal lavoratore.  (Cfr  sentenza 33133-Sez.Lavoro 2022)