Novità in materia di formazione ed addestramento

11/10/2022
La legge n. 215/2021, di conversione del D.L. 146/2011, ha introdotto significative modifiche al D L.gs 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza dl lavoro) con particolare riferimento alle disposizioni dell'art. 37 in materia di formazione.
L'art. 13 del D.L. 146/2021, convertito con modificazioni con legge n. 215/2021, ha, infatti, modificato ed integrato l'art. 37 del DL.gs 81/2008 che, come noto, disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Le modifiche apportate all'art. 37 del Testo Unico interessano in particolare il Datore di lavoro , il Dirigente e il Preposto, mentre per quanto attiene ai lavoratori le modifiche riguardano principalmente l'addestramento.
Con le modifiche introdotte il datore di lavoro, oltre ad adempiere agli obblighi di informazione e formazione di cui agli artt. 36 e 37 (il datore di lavoro provvede ed assicura che ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione e formazione), diventa ora anche un soggetto interessato direttamente da obblighi formativi. In relazione al novellato comma 7 dell'art. 37 anche il datore di lavoro, al pari di dirigenti e preposti deve ricevere una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico, in relazione ai propri rilevanti compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano è demandato, a norma del comma 2 dell'art. 37, il compito di adottare, entro il 30 giugno 2022, “un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
- la durata, i contenuti minimi e la modalità della formazione obbligatoria a carico del Datore di Lavoro;
Il nuovo accordo demandato alla Conferenza, previsto per il 30 giugno 2022, ma non ancora adottato, costituisce, dunque, elemento indispensabile perché si concretizzi il nuovo obbligo formativo a carico del datore di lavoro, per cui fino alla adozione dell'Accordo resta fermo quanto previsto dalla normativa attuale.
Il novellato art. 37 ha previsto, anche nei confronti dei dirigenti e dei preposti, una “un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo”, rimettendone dunque la disciplina dell'obbligo formativo al nuovo accordo da adottarsi dalla Conferenza.
Con specifico riferimento alla figura del Preposto, per la verità, il nuovo comma 7-ter stabilisce che: “per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”.
Le nuove disposizioni per Preposto e Dirigente, in sostanza, come per la formazione del datore di lavoro, entreranno in vigore solo dopo l'adozione del nuovo Accordo Stato-Regioni, mentre fino ad allora continuano a sussistere gli obblighi formativi a carico di Dirigenti e Preposti come definiti dall'Accordo vigente n. 221 del 21 dicembre 2011.
Le nuove disposizioni sull'Addestramento dei lavoratori
Una ulteriore novità introdotta nella legge 215/2021 di conversione del DL 146/2021 riguarda l'addestramento; la nuova formulazione del comma 5 dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08, prevede infatti che: “l'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
L'addestramento, al pari delle esercitazioni e prove pratiche, dovrà necessariamente essere assicurato con modalità in presenza, prevalentemente sul luogo di lavoro.
È importante puntualizzare che le novità in tema di Addestramento dei lavoratori, sono immediatamente applicabili, anche per quanto riguarda il tracciamento delle attività di addestramento negli appositi registri, anche informatici.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla scheda di approfondimento tematico sullo stesso argomento.
Dott. Giuseppe Gesmundo
Coordinatore progetto “Sicurpesca”