Salute e Sicurezza nel settore della pesca – la normativa da osservare

11/10/2022
Con il D.L. 57 del 12 maggio 2012, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n.101 il legislatore, dopo ripetuti prolungamenti dei termini previsti per l'adozione dei decreti di coordinamento tra le disposizioni del Testo unico e la normativa speciale di settore, costituita dai decreti legislativi 271/99, 272/99 e 298/99, riconoscendo in sostanza le specificità e peculiarità del settore e del suo ambiente lavorativo, ha finalmente posto, temporaneamente, un punto fermo sulla normativa di sicurezza applicabile al settore della pesca. Con le modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, della predetta legge, infatti, è stato modificato il comma 3 dell'art. 3 del Testo Unico Sicurezza (D.lgs 81/2008) che ora recita : “Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298….omissis.
La norma non si presta a fraintendimenti, almeno fino all'adozione dei previsti decreti di coordinamento di cui al comma 2 dell'art. 3 del Testo Unico, sono fatte salve, infatti:
- le sole disposizioni attuative dell'art. 1, comma 2, del DL.gs 626/94, (in sostanza quelle intese ad individuare le particolari esigenze connesse ai servizi espletati a bordo delle navi), decreto, peraltro, abrogato a norma dell'art. 304 del D.lgs 81/2008;
- le disposizioni di cui al DL.gs 27 luglio 1999, n.271 (Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della Legge 31 dicembre 1998, n. 485);
- le disposizioni di cui al DL.gs 27 luglio 1999, n. 272 (Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485);
- le disposizioni di cui al DL.gs 17 agosto 1999, n. 298 ("Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca).
Per concludere evidenzio infine la necessità di osservare, laddove necessario, anche le disposizioni del testo unico, ovviamente tenendo conto delle effettive esigenze e specificità anche organizzative del nostro settore. In tal senso va letto il disposto dell'art. 3, comma 2 primo periodo che testualmente recita: “Nei riguardi ------------omissis----- dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative --------------------omissis
Non può non evidenziarsi a riguardo anche il comma 3 dell'art. 304 del Testo Unico laddove si chiarisce che ( a seguito della abrogazione del D.Lgs 626/1994), “Fino all'emanazione dei Decreti legislativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo”.
Per ulteriori approfondimenti si fa rinvio alla scheda di approfondimento tematico
Il coordinatore del Gruppo di lavoro SICURPESCA
Dott. Giuseppe Gesmundo