Corso d'Italia, 92
00198 Roma (RM)
SERVIZIO DI CONSULENZA SICURPESCA
12/01/2009
Domanda:
Idoneità dei lavoratori marittimi allimbarco; Visita preventiva; Visita biennale; Visite periodiche del medico competente ex art. 23 D.Lgs. 271/99; Cumulabilità o fungibilità alla luce della normativa vigente. Organizzazione del servizio di sorveglianza sanitaria a bordo - Adempimenti.
Risposta della Dott.ssa Daniela Capozzi:
Per ottemperare a quanto richiesto dalla Legge è prevista leffettuazione di un sopralluogo sulle imbarcazioni e, quindi, anche della effettuazione delle visite mediche prime periodiche (che saranno effettuate annualmente) e accertamenti (che avranno invece scadenza biennale). Per la programmazione di quanto sopra occorre sapere quante persone costituiscono lequipaggio, quando sono disponibili per la visita medica e quando il peschereccio è disponibile per il sopralluogo e dove. Si ricorda che va predisposta la lettera di incarico per il Medico Competente.
Dott.ssa Daniela Capozzi
Note aggiuntive del Coordinatore Sicurpesca Dott. Giuseppe Gesmundo:
La problematica della visita biennale, di cui alla Legge 28 ottobre 1962 n. 1602, è stata oggetto di due successivi interventi di semplificazione che appaiono, ad un primo esame, contrastanti.
Con lart. 5-ter, comma 9, del D.L. 10.01.2006 n. 2, come modificato ed integrato in sede di conversione con Legge 11.03.2006 n. 81, la visita biennale sostiuisce quella prevista dallart. 23 del D.Lgs. 27 luglio 1999 n. 271 (sorveglianza sanitaria del lavoratore marittimo).
Successivamente lart. 4-sexies del D.L. 3.11.2008 n. 171, introdotto con Legge di Conversione 30.12.2008 n. 201, ha previsto che, per il personale di bordo dei pescherecci, la visita del medico competente, di cui allart. 23 del D.L. 27 luglio 1999 n. 271, sostituisce la visita biennale.
Ne consegue che secondo la vigente normativa rimane ferma la visita preventiva dimbarco, di cui allart. 323 del C.D.N., mirante ad accertare lidoneità della persona da arruolare in rapporto al servizio cui deve essere adibita. Questa visita non può essere sostituita dagli accertamenti preventivi effettuati dal medico competente in sede di sorveglianza sanitaria dei lavoratori in quanto destinata ad accertare e valutare la idoneità del lavoratore alla specifica mansione alla quale lo stesso viene destinato, secondo lorganizzazione del lavoro a bordo.
La visita biennale, invece, in base al disposto del succitato D.L. 171/2008, viene sostituita dalla visita del medico competente (nellambito degli accertamenti periodici che lo stesso deve assicurare per controllare lo stato di salute ed esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica).