Ulteriori riflessioni sul datore di lavoro che assume le funzioni del servizio di prevenzione e protezione

20/10/2023


L'art. 34 del Testo Unico Sicurezza (DL.gs 81/2''8), come noto, prevede che, ad esclusione dei casi di cui all'articolo 31, comma 6, “il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'ALLEGATO II dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. ed alle condizioni di cui ai commi successivi.”

Nel caso delle imprese di pesca questa possibilità è specificatamente prevista per le aziende fino a 20 lavoratori.

Si tratta comunque di una possibilità sottoposta a precise condizioni e in particolare alla necessità che il datore di lavoro frequenti specifici corsi di formazione.

  • Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 Prot.223/CSR, almeno fino alla entrata in vigore del previsto nuovo Accordo finalizzato a ridefinire durata, contenuti minimi e modalità dei percorsi formativi.(comma 2 Art. 43 DL.gs 81/20089
  • Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.
  • Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo Stato Regioni succitato.

Fatte queste premesse occorre segnalare che L'Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare n. 1/2018 ha chiarito che la facoltà concessa al datore di lavoro dello svolgimento diretto dei compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione non esonera lo stesso dal rispetto degli obblighi specifici di cui all'art. 18 del DL.gs 81/2008 e quindi non significa che lo stesso datore di lavoro svolga da solo tali compiti.

La precitata circolare precisa , infatti, che il datore di lavoro ha comunque l'obbligo di “designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza'” (art. 18, comma 1, lettera b), e ha l'obbligo di “adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva e al numero delle persone presenti.” (articolo 18, comma 1, lettera t).
secondo la predetta circolare infine va tenuto presente che, come previsto dall'art. 43 comma 2 , “Ai fini delle designazioni di cui all'art. 18 comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva...”

La richiamata circolare, sulla base delle precisazioni di cui sopra, infine conclude, in maniera inequivocabile, che il datore di lavoro che, previa adeguata formazione, svolge direttamente i compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione deve comunque avvalersi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure anzidette, che vanno designati in numero adeguato e sufficiente nel rispetto di quanto previsto nell'art. 43 comma 2 dello stesso Decreto legislativo.

I chiarimenti forniti in detta circolare ci lasciano per la verità perplessi atteso che di fatto sembrano contraddire al disposto dell'art. 34 che concede al datore di lavoro, a precise condizioni, e nelle sole ipotesi previste nell'Allegato II, di svolgere direttamente i servizi di prevenzione incendio, primo soccorso ed evacuazione.

Potrebbe a mio avviso ritenersi che il datore di lavoro proprio alla luce del disposto del comma 2 dell'art. 43 possa valutare la necessità di designare i lavoratori incaricati di detti compiti in relazione alla dimensione della sua azienda, ai rischi specifici della stessa ed al numero di lavoratori che prestano servizio nella stessa.

Per il nostro settore, che è in assoluta prevalenza caratterizzato da micro imprese con un ridotto numero di lavoratori imbarcati (in media 3), si ritiene che il datore di lavoro possa esercitare anche da solo i predetti compiti, sempre rispettandone le condizioni previste(formazione di cui all'art 43 ed aggiornamento formativo ).