Una recente sentenza della Cassazione ci induce a parlare ancora dell’obbligo formativo a carico del datore di lavoro.
06/07/2024
Una recente sentenza della Cassazione ci induce a parlare ancora dell'obbligo formativo a carico del datore di lavoro.
In premessa ci pare opportuno riportare, di seguito, le principali disposizioni normative che riguardano la informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori marittimi, (ivi compresi preposti e comandanti)
Le disposizioni del DL.gs 289/99
L'art. 5 del DL.gs 298/99 in tema di informazioni dispone che “Le informazioni ….omissis….che i lavoratori devono ricevere a bordo della nave da pesca sulla quale sono imbarcati devono essere comprensibili per tutti i lavoratori”.
L'Art. 6 in tema di formazione dei lavoratori dispone che …omissis…”l'armatore deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in particolare:
- per quanto riguarda la sicurezza e la salute a bordo delle navi, con particolare riferimento alla lotta antincendio e all'impiego di mezzi di salvataggio e di sopravvivenza, in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 474;
- per quanto attiene il pronto soccorso e l'assistenza medica a bordo ai sensi della normativa vigente;
- in relazione all'impiego delle apparecchiature utilizzate e delle attrezzature di trazione, nonché ai differenti mezzi di segnalazione specie di quella gestuale.
L'art.7 in tema di formazione del comandante dispone che “L'armatore assicura che il comandante riceva una formazione approfondita riguardante in particolare:
- la prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro a bordo e le misure da prendere in caso di infortuni;
- la stabilità della nave ed il mantenimento della stabilità stessa in tutte le condizioni prevedibili di carico e all'atto delle operazioni di pesca;
- la navigazione e le comunicazioni via radio, comprese le procedure.
Le disposizioni del DL.gs 271/99
Come noto l'art. 5 del DL.gs 271/99, tra le misure generali di tutela parla di:
- informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori marittimi alle questioni relative alla prevenzione degli infortuni, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro a bordo
- istruzioni per i lavoratori, adeguate all'attività lavorativa da svolgere a bordo.
L'art. 6, comma 5, prevede, tra gli obblighi a carico del Comandante e dell'Armatore, l'obbligo di:
- informare i lavoratori marittimi dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento delle loro normali attività lavorative ed addestrarli sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro nonché dei dispositivi di protezione individuali;
- informare i lavoratori marittimi sulle procedure da attuare nei casi di emergenza, particolarmente per l'incendio a bordo e l'abbandono della nave, secondo quanto indicato nel vigente regolamento di sicurezza adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 di seguito denominato regolamento di sicurezza;
- formare e addestrare il personale marittimo in materia di igiene e di sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo predisponendo in merito appositi manuali operativi di facile consultazione;
L'art. 27 al primo comma dispone che: L'armatore e il comandante provvedono affinché ciascun lavoratore marittimo imbarcato riceva una adeguata informazione su:
- i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'esercizio della navigazione marittima;
- le misure e le attività di protezione adottate;
- i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta a bordo, le normative di sicurezza e le disposizioni armatoriali in materia;
- i pericoli connessi all'uso di sostanze e dei preparati pericolosi presenti a bordo;
- le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'abbandono nave.
Lo stesso articolo al comma 2 dispone: L'armatore assicura che ciascun lavoratore marittimo riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento alla tipologia di nave ed alle mansioni svolte a bordo.
Al comma 3 dispone che la formazione deve avvenire in occasione:
- dell'imbarco;
- del trasferimento e cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi.
Al comma 4 specifica che “La formazione deve essere ripetuta periodicamente in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi”.
La norma succitata chiarisce che la formazione deve avvenire in occasione dell'imbarco, quindi prima che il neo imbarcato sia avviato all'esercizio dell'attività lavorativa a bordo dell'unità da pesca.
In tal senso può farsi riferimento anche alle previsioni dell'art. 37, comma 4, lettera a) del Testo Unico Sicurezza, in DL.gs 81/2008, laddove si dispone che “la formazione e, ove previsto l'addestramento, deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro”.
In una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cassazione Penale, Sez. 4, 13 febbraio 2024, n. 6301) si ritrova piena conferma dell'obbligo di eseguire e completare la formazione dei lavoratori, prima che gli stessi vengano adibiti alle relative mansioni lavorative.
Nel caso di specie la Corte ha rilevato che “il lavoratore era stato impiegato nella mansione di ……., pur avendo svolto solo un corso generale sulla sicurezza di appena quattro ore e non anche il corso specifico, in cui avrebbe dovuto ricevere specifiche istruzioni collegate alle sue mansioni”.
La Corte peraltro ribadisce che secondo una consolidata giurisprudenza “non può ritenersi adeguata una formazione, in tema di sicurezza, affidata alla mera trasmissione verbale o gestuale da parte di un soggetto dotato di superiore esperienza empirica sul campo giacché questa, sebbene a sua volta importante, non può sostituire ex sé quel bagaglio di conoscenze ed acquisizioni tecniche, di cui un formatore qualificato per la sicurezza deve essere dotato”. (Sez. 4, n. 35816 del 12/05/2021)
Sempre per una giurisprudenza consolidata "il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi" (Sez. 4, n. 8163 del 13/02/2020, Lena, Rv. 278603).
Possiamo così riassumere, di seguito, la posizione della suprema Corte in materia di formazione:
- la formazione deve essere fornita prima che il lavoratore venga adibito alla relativa specifica attività lavorativa;
- la formazione deve essere completa per cui non è sufficiente fornire la sola formazione di base e programmare in un secondo tempo il suo completamento, in quanto è necessario che al lavoratore sia fornita anche la formazione specifica, con le istruzioni pertinenti la specifica attività e mansione a lui affidata;
- la formazione non può essere sostituita dall'affiancamento al lavoratore neo assunto di un soggetto dotato di superiore empirica esperienza sul campo, in quanto detta esperienza, pur utile e importante, non può considerarsi ex se sostitutiva di quel bagaglio di conoscenze ed acquisizioni tecniche, che solo un formatore qualificato per la sicurezza può trasferire al lavoratore;
- la normativa prevenzionistica è volta proprio ad apprestare una tutela rispetto a situazioni di rischio in ambito lavorativo, anche se collegate ad agire colposo del lavoratore;
- non può esservi, di conseguenza, alcun esonero di responsabilità all'interno dell'area di rischio, nella quale si colloca l'obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate ad ogni lavoratore, anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati o imprudenti del lavoratore stesso che possono ritenersi una diretta conseguenza della inadempienza degli obblighi di informazione e formazione a carico del datore di lavoro.
Il Coordinatore
Del gruppo di lavoro SICURPESCA
Dott. Giuseppe Gesmundo