Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 19 gennaio 2007, n. 1179 - Esposizione amianto lavoratori marittimi
La L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), come sostituito dal D.L. 5 giugno 1993, n. 169, art. 1 convertito nella L. 4 agosto 1993, n. 271, stabilisce che “per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5”.
Il richiamo ad un'assicurazione gestita dall'INAIL, però, non esprime un requisito essenziale per l'attribuzione del beneficio. Esso si spiega con l'originaria formulazione del citato comma 8, che circoscriveva il diritto alla rivalutazione contributiva ai dipendenti delle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, per i quali era normale l'assicurazione all'INAIL.
Ma, come ha precisato la Corte Costituzionale nella sentenza n. 5 del 2000, dopo la modifica apportata dal D.L. n.169 del 1993, questo riferimento ha perso di significato, assumendo essenziale rilievo l'assoggettamento dei lavoratori all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'amianto.
Nella successiva sentenza n. 127 del 2002, cui si richiama la sentenza impugnata, la Corte Costituzionale ha precisato che una interpretazione del comma 8 cit. costituzionalmente orientata impone di valorizzare “plurimi elementi esegetici, i quali portano a ritenere che la disposizione sia volta a tutelare, in linea generale, tutti i lavoratori esposti all'amianto, in presenza, beninteso, dei presupposti fissati dalla disposizione stessa”.
Ciò posto, sarebbe irrazionale ritenere che i lavoratori marittimi, concorrendo ogni altro requisito, siano esclusi dal beneficio sol perchè la loro assicurazione contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, regolata anch'essa dal T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è esercitata, secondo la previsione dell'art. 127 T.U., anzichè dall'INAIL dall'IPSEMA (e prima di questo dalle Casse marittime).